CREAREunaCOOPERATIVA

La società cooperativa è assimilata per certi versi alla società di capitali (nasce per svolgere un'attività economica consistente nella produzione di beni e servizi destinati al mercato, mediante l'organizzazione e la trasformazione dei fattori produttivi impiegati) ma se ne discosta decisamente per quanto riguarda le finalità perseguite.
Essa non ha scopo di lucro, ma finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione dei bisogni del socio derivanti dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

 

Sono società cooperative a mutualità prevalente (Art. 2512 Codice Civile), in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Inoltre, esse devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti le cosiddette "clausole mutualistiche" (Art. 2514 Codice Civile) che ne caratterizzano l'ordinaria gestione.


I rapporti tra i soci devono essere improntati nel rispetto del principio di parità di trattamento
Art. 2516 Codice Civile.


Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Tuttavia può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche (nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici) e la società segue quale riferimento le norme della società a responsabilità limitata (s.r.l.).
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Art. 2522 Codice Civile


Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ma è variabile. Ne consegue che l'aumento e la diminuzione dello stesso per effetto dell'ammissione di nuovi soci od il recesso di quelli esistenti, così come la semplice variazione dovuta a sottoscrizione di nuove quote, non comporta modificazione dell'atto costitutivo.
Art. 2524 Codice Civile.

Il capitale sociale può essere suddiviso in azioni (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa delle Società per Azioni - S.p.a.) o quote (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa delle Società a Responsabilità Limitata - S.r.l.).
Art. 2525 Codice Civile.

  • Nel primo caso il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi centomila euro.

  • Nel secondo caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a centomila euro.


La diversità degli ambiti nei quali si esprime lo scopo mutualistico consente di distinguere le cooperative in settori o aree di attività, anche se non è facile codificare un fenomeno così variegato in schemi prestabiliti.

Tra le principali categorie possiamo trovare:

Cooperative di produzione e lavoro

Rispondono principalmente al bisogno di lavoro e all'esigenza di auto-realizzazione ma anche tutti coloro i quali sono costretti a re-inserirsi nel mondo del lavoro. Le attività svolte spaziano dall'artigianato all'edilizia, dal terziario all'industria.


Cooperative agricole

Le tipologie spaziano dal lavoro agricolo al conferimento prodotti agricoli e di allevamento Le cooperative di lavoro agricolo si occupano della coltivazione dei terreni, della selvicoltura e prestano servizi a favore dei soci agricoltori.
Le cooperative di conferimento prodotti agricoli sono costituite da soci imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione.


Cooperative sociali

Sono cooperative regolamentate dalla legge nazionale n. 381/1991 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini.
Si distinguono in due tipologie:  "A" - gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone in stato di bisogno.  "B" - gestione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone definite dalla Legge "svantaggiate".


Cooperative edilizie di abitazione

La cooperativa di abitazione cerca un'area nell'interesse dei soci, commissiona il progetto, appalta il lavoro all'impresa di costruzione che ritiene più affidabile.


Cooperative di consumo e di dettaglianti

Le cooperative di consumo sono costituite da consumatori di beni o da utenti di servizi con il fine di acquistare in comune beni e/o servizi che soddisfino le proprie necessità.


Cooperative di trasporto

Sono imprese che svolgono attività di trasporto merci per conto terzi tramite mezzi di proprietà dei soci o della cooperativa stessa. La cooperativa svolge la funzione di "general contractor", acquisendo e distribuendo lavoro tra i soci.


Banche di Credito Cooperativo

Le Banche di Credito Cooperativo (B.C.C.) sono cooperative che esercitano attività di credito. La loro caratteristica che le differenzia dalle altre banche sta nel legame con il territorio.



"Una cooperativa è un gruppo di persone che persegue comuni scopi, economici, sociali ed educativi, mediante lo spirito imprenditoriale"
"CHARLES GIDE, 1847-1932, cooperatore francese

La cooperativa è un'organizzazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la costituzione di una società avente scopo mutualistico, democraticamente amministrata
Art. 2511 Codice Civile.


La cooperativa è un'organizzazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la costituzione di una società avente scopo mutualistico, democraticamente amministrata
Art. 2511 Codice Civile.


Il valore sociale della cooperazione è riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il cui art. 45 così recita:
"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".


La sfida permanente della cooperazione è riuscire a combinare la crescita dell'economia con quella della democrazia, l'efficienza con la solidarietà. In concreto, ciò significa che ogni cooperativa è chiamata ad essere efficiente non solo come impresa, ma anche come piccola comunità che valorizza le capacità di ogni persona, soddisfacendone il bisogno di crescita umana e culturale.

 

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