La società cooperativa è assimilata per certi versi alla società di capitali (nasce per svolgere un'attività economica consistente nella produzione di beni e servizi destinati al mercato, mediante l'organizzazione e la trasformazione dei fattori produttivi impiegati) ma se ne discosta decisamente per quanto riguarda le finalità perseguite.
Essa non ha scopo di lucro, ma finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione dei bisogni del socio derivanti dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.
Sono società cooperative a mutualità prevalente (Art. 2512 Codice Civile), in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Inoltre, esse devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti le cosiddette "clausole mutualistiche" (Art. 2514 Codice Civile) che ne caratterizzano l'ordinaria gestione.
I rapporti tra i soci devono essere improntati nel rispetto del principio di parità di trattamento
Art. 2516 Codice Civile.
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Tuttavia può essere
costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche (nel caso di
attività agricola possono essere soci anche le società semplici) e la società segue quale riferimento le norme
della società a responsabilità limitata (s.r.l.).
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene
inferiore a quello minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la
società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Art. 2522 Codice Civile
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ma è variabile. Ne consegue che
l'aumento e la diminuzione dello stesso per effetto dell'ammissione di nuovi soci od il recesso di quelli
esistenti, così come la semplice variazione dovuta a sottoscrizione di nuove quote, non comporta
modificazione dell'atto costitutivo.
Art. 2524 Codice Civile.
Il capitale sociale può essere suddiviso in azioni (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa
delle Società per Azioni - S.p.a.) o quote (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa delle
Società a Responsabilità Limitata - S.r.l.).
Art. 2525 Codice Civile.
- Nel primo caso il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né
superiore a cinquecento euro. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi
centomila euro.
- Nel secondo caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro
né superiore a centomila euro.
La diversità degli ambiti nei quali si esprime lo scopo mutualistico consente di distinguere le cooperative in
settori o aree di attività, anche se non è facile codificare un fenomeno così variegato in schemi prestabiliti.
Tra le principali categorie possiamo trovare:
Cooperative di produzione e lavoro
Rispondono principalmente al bisogno di lavoro e all'esigenza di auto-realizzazione ma anche tutti coloro i
quali sono costretti a re-inserirsi nel mondo del lavoro. Le attività svolte spaziano dall'artigianato all'edilizia,
dal terziario all'industria.
Cooperative agricole
Le tipologie spaziano dal lavoro agricolo al conferimento prodotti agricoli e di allevamento
Le cooperative di lavoro agricolo si occupano della coltivazione dei terreni, della selvicoltura e prestano
servizi a favore dei soci agricoltori.
Le cooperative di conferimento prodotti agricoli sono costituite da soci imprenditori agricoli che
conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le
operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione.
Cooperative sociali
Sono cooperative regolamentate dalla legge nazionale n. 381/1991 ed hanno come scopo quello di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini.
Si distinguono in due tipologie:
"A" - gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone in stato di bisogno.
"B" - gestione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone definite dalla Legge "svantaggiate".
Cooperative edilizie di abitazione
La cooperativa di abitazione cerca un'area nell'interesse dei soci, commissiona il progetto, appalta il lavoro
all'impresa di costruzione che ritiene più affidabile.
Cooperative di consumo e di dettaglianti
Le cooperative di consumo sono costituite da consumatori di beni o da utenti di servizi con il fine di
acquistare in comune beni e/o servizi che soddisfino le proprie necessità.
Cooperative di trasporto
Sono imprese che svolgono attività di trasporto merci per conto terzi tramite mezzi di proprietà dei soci o
della cooperativa stessa. La cooperativa svolge la funzione di "general contractor", acquisendo e
distribuendo lavoro tra i soci.
Banche di Credito Cooperativo
Le Banche di Credito Cooperativo (B.C.C.) sono cooperative che esercitano attività di credito. La loro
caratteristica che le differenzia dalle altre banche sta nel legame con il territorio.
"Una cooperativa è un gruppo di persone che persegue comuni scopi, economici, sociali ed educativi, mediante lo spirito imprenditoriale"
"CHARLES GIDE, 1847-1932, cooperatore francese
La cooperativa è un'organizzazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni
esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la costituzione di una società avente scopo mutualistico,
democraticamente amministrata
Art. 2511 Codice Civile.
La cooperativa è un'organizzazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni
esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la costituzione di una società avente scopo mutualistico,
democraticamente amministrata
Art. 2511 Codice Civile.
Il valore sociale della cooperazione è riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il cui art. 45
così recita:
"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".
La sfida permanente della cooperazione è riuscire a combinare la crescita dell'economia con quella della
democrazia, l'efficienza con la solidarietà. In concreto, ciò significa che ogni cooperativa è chiamata ad
essere efficiente non solo come impresa, ma anche come piccola comunità che valorizza le capacità di ogni
persona, soddisfacendone il bisogno di crescita umana e culturale.
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